Art. 2. Istituzione di sezioni negli albi professionali 1. Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacita' e competenza acquisita mediante il percorso formativo.
2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:
a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;
b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.
3. L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio puo' essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.
2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:
a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;
b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.
3. L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio puo' essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.