Articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328
Articolo 29Articolo 31
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1 settembre 2001
Art. 30. Sezioni e titoli professionali 1. Nell'albo professionale dell'ordine dei biologi sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di biologo.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di biologo iunior.
4. L'iscrizione all'albo professionale dei biologi e' accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "sezione dei biologi", "sezione dei biologi iuniores".
Entrata in vigore il 1 settembre 2001
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