Articolo 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328
Articolo 51Articolo 53
Versione
1 settembre 2001
Art. 52. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A 1. L'iscrizione nella sezione A e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S - Psicologia, oltre a un tirocinio della durata di un anno.
3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta sui seguenti argomenti: aspetti teorici e applicativi avanzati della psicologia; pregettazione di interventi complessi su casi individuali, in ambito sociale o di grandi organizzazioni, con riferimento alle problematiche della valutazione e dello sviluppo delle potenzialita' personali;
b) una seconda prova scritta sui seguenti argomenti: progettazione di interventi complessi con riferimento alle problematiche della valutazione dello sviluppo delle potenzialita' dei gruppi, della prevenzione del disagio psicologico, dell'assistenza e del sostegno psicologico, della riabilitazione e della promozione della salute psicologica;
c) una prova scritta applicativa, concernente la discussione di un caso relativo ad un progetto di intervento su individui ovvero in strutture complesse;
d) una prova orale sugli argomenti della prova scritta e su questioni teorico-pratiche relative all'attivita' svolta durante il tirocinio professionale, nonche' su aspetti di legislazione e deontologia professionale.
Entrata in vigore il 1 settembre 2001
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