Articolo 37 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328
Articolo 36Articolo 38
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1 settembre 2001
Art. 37. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A
e relative prove 1. L'iscrizione nella sezione A e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
a) classe 62/S - Scienze chimiche;
b) classe 81/S - Scienze e tecnologie della chimica industriale;
c) classe 14/S - Farmacia e farmacia industriale.
3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata;
b) una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica industriale o farmaceutica a scelta del candidato;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica consistente in analisi chimiche.
Entrata in vigore il 1 settembre 2001
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