Articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328
Articolo 48Articolo 50
Versione
1 settembre 2001
Art. 49. Norme finali e transitorie 1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli ingegneri vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonche' nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonche' nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonche' nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.
Entrata in vigore il 1 settembre 2001
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