Art. 35. Sezioni e titoli professionali 1. Nell'albo professionale dell'ordine dei chimici sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di chimico.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di chimico iunior.
4. L'iscrizione all'albo professionale dei chimici e' accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "sezione dei chimici", "sezione dei chimici iuniores".
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di chimico.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di chimico iunior.
4. L'iscrizione all'albo professionale dei chimici e' accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "sezione dei chimici", "sezione dei chimici iuniores".