Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328
Articolo 6Articolo 8
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1 settembre 2001
Art. 7. Valore delle classi di laurea 1. I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti formativi.
2. I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformita' alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.
Entrata in vigore il 1 settembre 2001
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