Art. 1-sexies. 1. Chiunque, non appartenente alle societa' appositamente incaricate,vende i titoli di accesso ((alle manifestazioni sportive)) e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro. La sanzione puo' essere aumentata fino alla meta' del massimo per il contravventore che ceda o metta in vendita i titoli di accesso a prezzo maggiorato rispetto a quello praticato dalla societa' appositamente incaricata per la commercializzazione dei tagliandi.
Nei confronti del contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all' articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 .
(( 1-bis. Le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 . )) 2. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 1.
3. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto del luogo in cui e' avvenuto il fatto.
Nei confronti del contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all' articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 .
(( 1-bis. Le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 . )) 2. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 1.
3. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto del luogo in cui e' avvenuto il fatto.