Articolo 2 del Decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265
Articolo 1Articolo 3
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26 novembre 2000
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1 ottobre 2001
Art. 2. 1. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , i destinatari del beneficio di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, lettere a), b) e c-bis), presentano, entro il termine del 31 marzo 2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, ((secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal)) regolamento di cui all' articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , e successive modificazioni. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' consentito ai medesimi destinatari di presentare dichiarazione relativa ai consumi effettuati nel periodo dal 1 settembre 2000 al 31 ottobre 2000; in tal caso, nella successiva dichiarazione, oltre agli altri elementi richiesti, sara' indicato l'importo residuo spettante, determinato anche in attuazione delle disposizioni stabilite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 4.
2. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), il beneficio e' concesso secondo le modalita' stabilite dal decreto del Ministro delle finanze in data 29 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1994, e successive modificazioni, su presentazione di apposita istanza entro il medesimo termine fissato al comma 1.
Entrata in vigore il 1 ottobre 2001
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