a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e relative leggi regionali di attuazione;
b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822 , al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modifiche, e al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ;
c) ai titolari della licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi, come definito nell' articolo 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 , ai soggetti che esercitano, previa autorizzazione comunale, il servizio di noleggio con conducente nei comuni in cui non e' istituito il servizio di taxi, purche' autorizzati allo stazionamento su aree pubbliche, nonche' ai soggetti autorizzati alla conduzione delle autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente utilizzate per l'esercizio del servizio di taxi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 della citata legge 15 gennaio 1992, n. 21 .
((c-bis) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone limitatamente al periodo dal 1o ottobre 2000 al 31 dicembre 2000. All'onere conseguente all'applicazione della presente disposizione, valutato in lire 535 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze)) .
3. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), l'agevolazione e' concessa entro i seguenti quantitativi:
a) litri 18 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
b) litri 14 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;
c) litri 11 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 gennaio 2001, e' stabilita la variazione dell'importo della riduzione di cui al comma 1, in modo da compensare l'aumento del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, purche' lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del quadrimestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di settembre 2000, superi mediamente il 10 per cento in piu' o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono altresi' stabilite le modalita' per la regolazione contabile dei crediti di imposta.