Articolo 6 - Memorandum
Articolo 5Articolo 7
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17 febbraio 2017

Art. 6.

Le due Parti procedono allo scambio di riunioni e visite tra il personale degli organi preposti alla sicurezza di tutti i livelli, al fine di rafforzare la cooperazione ed i contatti.
Entrata in vigore il 17 febbraio 2017
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