Articolo 11 - Memorandum
Articolo 10
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17 febbraio 2017

Art. 11.

Il presente Memorandum d'Intesa entrera' in vigore alla data dello scambio dei documenti di ratifica, rimarra' in vigore per cinque anni e si rinnovera' automaticamente per un periodo equivalente, salvo denuncia effettuata da una delle due Parti con preavviso scritto, per via diplomatica, di sei mesi dalla data di cessazione.
In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum di Intesa.
Fatto a Roma il 16 aprile 2012 corrispondente al .../... /1433 anno dell'Egira, in due originali ciascuno nelle lingue araba, italiana ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di controversia, il testo in lingua inglese e' quello che prevale.


Parte di provvedimento in formato grafico

Entrata in vigore il 17 febbraio 2017
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