Articolo 10 - Memorandum
Articolo 9Articolo 11
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17 febbraio 2017

Art. 10.

Le disposizioni del presente Memorandum d'Intesa o qualsiasi testo ad esso relativo possono essere emendate previo accordo reciproco scritto, in conformita' alle rispondenti procedure costituzionali applicabili in entrambi i Paesi.
Entrata in vigore il 17 febbraio 2017
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