Art. 8.
Il presente Memorandum d'Intesa non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalle Convenzioni o trattati internazionali o bilaterali di cui sia Parte uno dei due Stati.
In caso di conflitto, si applica la Convenzione o il Trattato che realizza di piu' tutta la cooperazione nel settore della sicurezza.