Art. 2. ((Modifiche all'articolo 294 del codice di procedura penale concernente l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale)) 1. L' articolo 294 del codice di procedura penale e' cosi'
modificato:
"a) nel comma 1, le parole: "Nel corso delle indagini preliminari, il giudice" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice ((che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare)) ";
"b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. ((Quando la misura cautelare e' stata disposta dalla corte di assise o dal tribunale)) , all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.";
"c) nel comma 5, dopo le parole: " ((altro tribunale, il giudice)) " sono inserite le seguenti: "o il presidente, nel caso di organo collegiale,".
modificato:
"a) nel comma 1, le parole: "Nel corso delle indagini preliminari, il giudice" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice ((che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare)) ";
"b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. ((Quando la misura cautelare e' stata disposta dalla corte di assise o dal tribunale)) , all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.";
"c) nel comma 5, dopo le parole: " ((altro tribunale, il giudice)) " sono inserite le seguenti: "o il presidente, nel caso di organo collegiale,".