Articolo 4 del Decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29
Articolo 3Articolo 5
Versione
23 febbraio 1999
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Versione
24 aprile 1999
Art. 4. Disposizioni transitorie sull'interrogatorio previsto
dall'articolo 294 del codice di procedura penale 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura della custodia cautelare in carcere, la cui esecuzione ha avuto inizio dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, perde efficacia se entro venti giorni dalla medesima data il giudice non procede all'interrogatorio previsto dall'articolo 294 ((del codice di procedura penale)) .
2. Nei casi previsti dal comma 1, l'obbligo di interrogare l'imputato e' escluso se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' gia' stato aperto il dibattimento.
Entrata in vigore il 24 aprile 1999
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