Articolo 8 del Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73
Articolo 6 bisArticolo 9
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1 gennaio 2023
Art. 8. Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese e disposizioni in materia di errori contabili 1. All'articolo 83, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «diversi dalle micro-imprese di cui all' articolo 2435-ter del codice civile , che» sono sostituite dalle seguenti: «diversi dalle micro-imprese di cui all' articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali»;
b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «I criteri di imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. La disposizione di cui al quarto periodo non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali e' scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all' articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 .».
1-bis. Le poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili effettuato ai sensi dell'articolo 83, comma 1, quarto periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 , introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 . Il primo periodo del presente comma non si applica ai componenti negativi del valore della produzione netta per i quali e' scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa prevista dall'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 ((, e, sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti)) . ((4)) 2. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

--------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 275) che "Le disposizioni di cui ai commi 273 e 274 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 ".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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