Provvedimento: […] Ebbene, secondo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5024 del 09/06/1987 “i terreni acquisiti a seguito di espropriazione forzata al patrimonio degli enti di riforma agraria (trasformati dall'art. 1 legge 14 luglio 1965 n. 901 in enti di sviluppo) sono destinati, in modo vincolante, all'attuazione della funzione istituzionale di detti enti che, a norma dell'art. 1 legge 12 maggio 1950 n. 230, consiste nella redistribuzione della proprietà terriera e nella sua conseguente trasformazione, con lo scopo di ricavarne i terreni da concedersi in proprietà ai contadini. detti beni, pertanto, in quanto destinati ad un pubblico servizio non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi degli artt. 830, cpv. e 828 cpv. cod. civ., onde
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