Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103
Articolo 4Articolo 6
Versione
8 giugno 1960
Art. 5.
Nei dibattimenti penali, dopo la lettura da parte del giudice del dispositivo della sentenza, se ne da' immediata lettura anche in lingua tedesca, qualora l'imputato, il responsabile civile o la parte civile siano presenti e si siano serviti della predetta lingua.
Entrata in vigore il 8 giugno 1960
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente