Art. 5.
Nei dibattimenti penali, dopo la lettura da parte del giudice del dispositivo della sentenza, se ne da' immediata lettura anche in lingua tedesca, qualora l'imputato, il responsabile civile o la parte civile siano presenti e si siano serviti della predetta lingua.
Nei dibattimenti penali, dopo la lettura da parte del giudice del dispositivo della sentenza, se ne da' immediata lettura anche in lingua tedesca, qualora l'imputato, il responsabile civile o la parte civile siano presenti e si siano serviti della predetta lingua.