Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103
Articolo 10Articolo 12
Versione
8 giugno 1960
Art. 11.
Negli uffici tavolari le iscrizioni sono eseguite in entrambe le lingue, italiana e tedesca.
Gli estratti e i certificati sono rilasciati anche nella lingua tedesca, se l'interessato ne faccia richiesta anche orale.
Entrata in vigore il 8 giugno 1960
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente