Art. 11.
Negli uffici tavolari le iscrizioni sono eseguite in entrambe le lingue, italiana e tedesca.
Gli estratti e i certificati sono rilasciati anche nella lingua tedesca, se l'interessato ne faccia richiesta anche orale.
Negli uffici tavolari le iscrizioni sono eseguite in entrambe le lingue, italiana e tedesca.
Gli estratti e i certificati sono rilasciati anche nella lingua tedesca, se l'interessato ne faccia richiesta anche orale.