Art. 8.
Negli uffici giudiziari resta fermo l'obbligo dell'uso della lingua italiana per la compilazione delle schede del casellario giudiziale.
I certificati penali sono rilasciati con la traduzione in lingua tedesca, su richiesta anche orale dell'interessato.
Negli uffici giudiziari resta fermo l'obbligo dell'uso della lingua italiana per la compilazione delle schede del casellario giudiziale.
I certificati penali sono rilasciati con la traduzione in lingua tedesca, su richiesta anche orale dell'interessato.