Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103
Articolo 7Articolo 9
Versione
8 giugno 1960
Art. 8.
Negli uffici giudiziari resta fermo l'obbligo dell'uso della lingua italiana per la compilazione delle schede del casellario giudiziale.
I certificati penali sono rilasciati con la traduzione in lingua tedesca, su richiesta anche orale dell'interessato.
Entrata in vigore il 8 giugno 1960
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