Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103
Articolo 5Articolo 7
Versione
8 giugno 1960
Art. 6.
Su richiesta della parte che nel giudizio abbia fatto uso della lingua tedesca, e' rilasciata gratuitamente, insieme con la copia dell'originale in lingua italiana, traduzione in lingua tedesca delle sentenze sia civili sia penali pronunziate dall'autorita' giudiziaria. La traduzione e' esente da bollo.
Gli altri provvedimenti del giudice in materia civile sono tradotti in lingua tedesca, se una parte faccia uso della, lingua stessa.
Si osservano le disposizioni dell'art. 7, secondo comma.
Entrata in vigore il 8 giugno 1960
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente