Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103
Articolo 3Articolo 5
Versione
8 giugno 1960
Art. 4.
I verbali sono redatti in lingua italiana.
Le dichiarazioni orali fatte in lingua tedesca sono verbalizzate anche in tale lingua.
I verbali sono contestualmente redatti anche in lingua tedesca ove il pubblico ministero o una delle parti ne faccia richiesta.
Le dichiarazioni rese nel dibattimento sono tradotte verbalmente in italiano o in tedesco, se uno dei difensori delle parti ne faccia richiesta. Si procede ugualmente, su richiesta di uno dei difensori, alla traduzione in lingua italiana o tedesca del contenuto dei documenti utilizzati nel dibattimento.
Entrata in vigore il 8 giugno 1960
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente