Articolo 5 del Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24
Articolo 4Articolo 6
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28 marzo 2014
Art. 5. Obblighi di formazione 1. All'interno dei percorsi di formazione realizzati dalle Amministrazioni competenti nell'ambito della propria autonomia organizzativa sono previsti specifici moduli formativi sulle questioni inerenti alla tratta degli esseri umani per i pubblici ufficiali interessati.
Entrata in vigore il 28 marzo 2014
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