Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821
Articolo 8Articolo 10
Versione
25 dicembre 1984
Art. 9. Biologo collaboratore

Il biologo collaboratore svolge le attivita' del settore affidatogli nonche' le attivita' di studio, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua formazione all'interno dell'area del servizio alla quale e' assegnato, secondo le direttive dei biologi appartenenti alle posizioni funzionali superiori.
Ha la responsabilita' per le attivita' professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite nonche' per i risultati conseguiti.
La sua attivita' e' soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli articoli precedenti.
Entrata in vigore il 25 dicembre 1984
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