Articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821
Articolo 53Articolo 55
Versione
25 dicembre 1984
Art. 54. Direttore amministrativo capo servizio

Il direttore amministrativo capo servizio svolge funzioni di natura giuridico-amministrativa, economico-finanziaria e organizzativa, nonche' di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione della struttura amministrativa, o dell'ufficio complesso affidatogli.
A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei, piani di lavoro.
Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unita' assegnatagli, impartisce istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di carattere giuridico, amministrativo, economico-finanziario ed organizzativo, verificandone l'attuazione.
Puo' avocare alla sua diretta responsabilita' attivita' specifiche, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.
E' responsabile delle attivita' professionali direttamente espletate nonche' delle istruzioni e delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica.
Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale dipendente nei vari settori di attivita'.
Redige, altresi', una relazione annuale sulle attivita' a cui e' preposto, comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche, nonche' di aggiornamento del personale dipendente.
Entrata in vigore il 25 dicembre 1984
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