Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821
Articolo 4Articolo 6
Versione
25 dicembre 1984
Art. 5. Veterinario coadiutore

Il veterinario coadiutore svolge funzioni operative autonome, nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, nell'area dei servizi a lui affidati, relativamente ad attivita' e prestazioni inerenti alla sua competenza professionale. Svolge, inoltre, attivita' di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale, nel rispetto delle necessita' del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute.
E' responsabile delle attivita' professionali direttamente espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite nonche' dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.
Il coadiutore sostituisce il veterinario dirigente in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.
Tra piu' coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianita' di servizio nella posizione funzionale.
Entrata in vigore il 25 dicembre 1984
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