Articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821
Articolo 21Articolo 23
Versione
25 dicembre 1984
Art. 22. Operatore professionale di II categoria

L'operatore professionale di II categoria nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti articoli, svolge prestazioni di assistenza secondo i mansionari vigenti, nell'ambito dei piani di lavoro dell'unita' operativa di appartenenza.
Ha la responsabilita' professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni o funzioni che per la normativa vigente e' tenuto ad attuare.
Entrata in vigore il 25 dicembre 1984
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