Articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821
Articolo 59Articolo 61
Versione
25 dicembre 1984
Art. 60. Coadiutore amministrativo

Il coadiutore amministrativo disimpegna mansioni esecutive che per la loro natura non comportano particolari valutazioni di merito; provvede alla classificazione, alla archiviazione ed al protocollo di atti, anche impiegando metodi di lavoro prestabiliti; disimpegna mansioni di stenografia e di dattilografia; compila documenti, secondo le istruzioni dei superiori o applicando schemi predeterminati; disimpegna compiti di collaborazione semplice di natura contabile, anche con l'ausilio delle relative macchine; esegue, ove richiesto, compiti inerenti la ricezione, la prima verifica e la distribuzione dei documenti presentati e fornisce i relativi chiarimenti.
Partecipa ad attivita' finalizzate alla propria formazione.
Entrata in vigore il 25 dicembre 1984
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