Articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821
Articolo 52Articolo 54
Versione
25 dicembre 1984
Art. 53. Agente tecnico

Il personale con qualifica di "agente tecnico" svolge attivita' che richiede una normale capacita' nella qualificazione professionale posseduta anche con l'uso di macchine che comportino manovra elementare; e' addetto alla conduzione di veicoli e/o alla piccola manutenzione degli stessi.
Entrata in vigore il 25 dicembre 1984
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