Articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821
Articolo 9Articolo 11
Versione
25 dicembre 1984
Art. 10. Chimico dirigente

Il chimico dirigente svolge le attivita' e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale, nonche' attivita' di studio, di didattica, di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unita' operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli, ivi comprese quelle di controllo e di denuncia previsti dalle vigenti leggi.
A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro.
Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unita' assegnatagli, impartisce istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di specifica competenza e ne verifica l'attuazione.
Puo' avocare alla sua diretta responsabilita' attivita' specifiche, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.
E' responsabile delle attivita' professionali direttamente espletate nonche' delle istruzioni e delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica.
Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale dipendente nei vari settori di attivita'.
Le attivita' svolte dal chimico dirigente sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertarne la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti; egli redige altresi' una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attivita' di specifica competenza comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche ed attivita' di educazione sanitaria.
Entrata in vigore il 25 dicembre 1984
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