Articolo 59 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821
Articolo 58Articolo 60
Versione
25 dicembre 1984
Art. 59. Assistente amministrativo

L'assistente amministrativo svolge mansioni tecniche, amministrative e contabili che presuppongono una applicazione concettuale e una valutazione di merito dei casi concreti, esplicando i propri compiti anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici (che non richiedono elaborazione autonoma) o di altre macchine.
Esplica, ove richiesto, attivita' di informazione ai cittadini e ricevimento dei documenti; disimpegna mansioni di segreteria e di collaborazione, di programmazione, di studio e partecipa ad attivita' finalizzate alla propria formazione.
Ha responsabilita' diretta per le attivita' alle quali e' preposto.
Entrata in vigore il 25 dicembre 1984
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