Art. 17. Psicologo coadiutore
Lo psicologo coadiutore svolge funzioni operative autonome, nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, nell'arca dei servizi a lui affidati relativamente alle attivita' e prestazioni inerenti alla sua competenza professionale. Svolge, inoltre, attivita' di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale nel rispetto delle necessita' del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute.
E' responsabile delle attivita' professionali direttamente espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite nonche' dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.
Il coadiutore sostituisce lo psicologo dirigente in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.
Tra piu' coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianita' di servizio nella posizione funzionale.
Lo psicologo coadiutore svolge funzioni operative autonome, nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, nell'arca dei servizi a lui affidati relativamente alle attivita' e prestazioni inerenti alla sua competenza professionale. Svolge, inoltre, attivita' di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale nel rispetto delle necessita' del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute.
E' responsabile delle attivita' professionali direttamente espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite nonche' dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.
Il coadiutore sostituisce lo psicologo dirigente in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.
Tra piu' coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianita' di servizio nella posizione funzionale.