Articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821
Articolo 11Articolo 13
Versione
25 dicembre 1984
Art. 12. Chimico collaboratore

Il chimico collaboratore svolge le attivita' professionali affidategli inerenti lo specifico titolo professionale nonche' le attivita' di studio, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua formazione all'interno della area dei servizi alla quale e' assegnato, secondo le direttive dei chimici appartenenti alle posizioni funzionali superiori.
Ha la responsabilita' per le attivita' professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite nonche' per i risultati conseguiti.
La sua attivita' e' soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli articoli precedenti.
Entrata in vigore il 25 dicembre 1984
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