Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821
Articolo 5Articolo 7
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25 dicembre 1984
Art. 6. Veterinario collaboratore

Il veterinario collaboratore svolge le attivita' del settore affidatogli nonche' le attivita' di studio, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua formazione, all'interno dell'area dei servizi alla quale e' assegnato secondo le direttive dei veterinari appartenenti alle posizioni funzionali superiori.
Ha la responsabilita' per le attivita' professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite nonche' per i risultati conseguiti.
La sua attivita' e' soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli articoli precedenti.
Entrata in vigore il 25 dicembre 1984
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