Articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821
Articolo 22Articolo 24
Versione
25 dicembre 1984
Art. 23. Operatore professionale coordinatore

L'operatore professionale coordinatore svolge le attivita' attinenti alla sua competenza professionale.
Coordina l'attivita' del personale nella posizione funzionale di collaboratore a livello di unita' funzionale predisponendone i piani di lavoro nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile o dai responsabili delle unita' operative, nel rispetto dell'autonomia operativa del personale stesso e delle esigenze del lavoro di gruppo.
Svolge attivita' di didattica nonche' attivita' finalizzata alla propria formazione.
Ha la responsabilita' professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e funzioni che per la normativa vigente e' tenuto ad attuare.
Entrata in vigore il 25 dicembre 1984
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