Articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640
Articolo 15Articolo 14 ter
Versione
1 gennaio 1973
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Versione
18 febbraio 1999
Art. 16. Rivalsa

Eccezion fatta per i casi di liquidazione forfettaria dell'imposta, i soggetti indicati all'art. 2, esclusi gli esercenti le case da giuoco, devono rivalersi dell'imposta nei confronti degli spettatori, dei partecipanti o degli scommettitori.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 23 DICEMBRE 1998 N. 504))
I prezzi degli spettacoli e delle altre attivita' devono essere indicati in avvisi esposti al pubblico separatamente dall'importo dell'imposta che sui prezzi stessi e' dovuta.
Entrata in vigore il 18 febbraio 1999
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