Articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640
Articolo 35Articolo 41
Versione
1 gennaio 1973
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Versione
27 marzo 1999
Art. 40. (((Termini di decadenza - Rimborsi) )) (( 1. L'accertamento del tributo e delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni debbono avvenire, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno nel quale e' stata commessa la violazione.
2. Entro cinque anni dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento, il contribuente puo' chiedere, a pena di decadenza, la restituzione delle imposte erroneamente od indebitamente pagate. )) --------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D. Lgs. 26 febbario 1999 n. 60 ha disposto (con l'art. 22 comma 1) che le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1 gennaio 2000".
Entrata in vigore il 27 marzo 1999
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