Articolo 14 quater del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640
Articolo 14 terArticolo 14 quinquies
Versione
1 gennaio 2006
>
Versione
1 marzo 2009
Art. 14-quater. (Iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito
dei controlli automatici) 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, risultano dovute a titolo d'imposta sugli intrattenimenti, nonche' di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalita' della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321 . ((15)) 2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta. ((15)) 3. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente provvede a pagare, con le modalita' indicate nell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , e successive modificazioni, le somme dovute, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 14-ter, comma 2, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In questi casi, l'ammontare delle sanzioni amministrative previste e' ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.
--------------- AGGIORNAMENTO (15) Il D.L. 30 dicembre 2008, n.207 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 42 coma 4) che "i termini di cui all' articolo 14-quater, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , sono fissati rispettivamente al 30 giugno 2010 ed al 30 giugno 2011."
Entrata in vigore il 1 marzo 2009
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente