Art. 14-ter. (Controllo dei versamenti di imposte relative ad
apparecchi e congegni per il gioco lecito) 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni, nonche' per gli apparecchi meccanici od elettromeccanici. ((15)) 2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato e' comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori. Il contribuente puo' fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalita' di effettuazione dei controlli automatici di cui al comma 1.
--------------- AGGIORNAMENTO (15) Il D.L. 30 dicembre 2008, n.207 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 42 coma 4) che "Per l'anno 2006, il termine di cui all' articolo 14-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , e' fissato al 30 giugno 2009."
apparecchi e congegni per il gioco lecito) 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni, nonche' per gli apparecchi meccanici od elettromeccanici. ((15)) 2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato e' comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori. Il contribuente puo' fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalita' di effettuazione dei controlli automatici di cui al comma 1.
--------------- AGGIORNAMENTO (15) Il D.L. 30 dicembre 2008, n.207 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 42 coma 4) che "Per l'anno 2006, il termine di cui all' articolo 14-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , e' fissato al 30 giugno 2009."