Articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640
Articolo 22Articolo 24
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1 gennaio 1973
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27 marzo 1999
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1 gennaio 2016
Art. 19. (((Dichiarazione di effettuazione di attivita')

1. Gli esercenti e gli organizzatori degli intrattenimenti e delle altre attivita' soggette ad imposta sugli intrattenimenti debbono produrre al competente ufficio accertatore, nei casi in cui e' obbligatoria la licenza di pubblica sicurezza, di cui agli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, preventiva dichiarazione personale relativa al possesso della suddetta licenza. I soggetti che presentano la dichiarazione, su richiesta del predetto ufficio, prestano idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell'imposta presumibilmente dovuta.)) --------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D. Lgs. 26 febbario 1999 n. 60 ha disposto (con l'art. 22 comma 1) che le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1 gennaio 2000".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2016
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