La constatazione, agli effetti dell' art. 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , delle violazioni alle disposizioni del presente decreto, le quali non costituiscono reato, compete anche ai funzionari dell'Amministrazione delle finanze, muniti di speciale tessera di riconoscimento, nonche' ai funzionari ed agli agenti dell'ufficio accertatore, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, muniti di tessera rilasciata dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.
Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168 , e successive disposizioni.