Articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640
Articolo 14 bisArticolo 14 quater
Versione
1 gennaio 1973
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Versione
27 marzo 1999
Art. 17. Concessione del servizio

Il Ministro per le finanze puo' affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto ((di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)) l'accertamento e la riscossione dell'imposta e dei tributi connessi alla Societa' italiana degli autori ed editori.
I tributi riscossi dalla Societa' sono versati allo Stato al netto del compenso ad essa riconosciuto con la convenzione di cui al primo comma. ((Annualmente il Ministero delle finanze provvede alla relativa regolazione contabile)) ((8)) ---------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D. Lgs. 26 febbraio 1999 n. 60 ha disposto (con l'art. 11 comma 2) che "La convenzione con il concessionario di cui all' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , e' prorogata sino al 31 dicembre 1999, ferme restando le percentuali di aggio fissate per il 1997 e con esclusione di qualunque procedura di adeguamento delle medesime"; ha inoltre disposto (con l'art. 22 comma 1) che le disposizioni del presente decreto ad esclusione di quelle recate dall'articolo 11, comma 2, si applicano dal 1 gennaio 2000".
Entrata in vigore il 27 marzo 1999
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