Articolo 17 del Decreto 18 giugno 2010, n. 138
Articolo 16Articolo 18
Versione
9 settembre 2010
Art. 17. Personale docente 1. Nell'interesse del buon funzionamento della Scuola e del principio di economicita-efficacia del servizio, il docente puo' essere incaricato dal dirigente, su parere del comitato tecnico-scientifico, di impartire l'insegnamento di una disciplina affine, anche non rientrante nella propria classe di abilitazione.
2. L'orario di insegnamento del personale docente e' stabilito secondo i criteri e le modalita' previsti dallo Statuto del personale comandato che opera nelle Scuole Europee e puo' essere incrementato, per esigenze della Scuola, fino ad un massimo del 10%. L'orario comprende anche l'eventuale sostituzione, secondo il calendario stabilito dal dirigente, del personale che si assenta per un periodo fino a 6 giorni, ivi compresi giorni non lavorativi.
3. I docenti, oltre all'insegnamento, sono incaricati della sorveglianza degli alunni durante tutta la loro permanenza a Scuola, compreso il tempo della mensa; partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte; curano i rapporti con le famiglie; partecipano obbligatoriamente alle attivita' di formazione e aggiornamento in servizio promosse dalla Scuola.
Entrata in vigore il 9 settembre 2010
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