Art. 6. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' nominato dal Ministro ed e' composto da:
a) un direttore generale del Ministero, anche in quiescenza, designato dal Ministro;
b) un rappresentante dell'EFSA;
c) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna;
d) un rappresentante del Comune di Parma;
e) un rappresentante della Provincia di Parma;
f) il presidente dell'associazione dei genitori eletto dagli stessi;
g) un rappresentante del personale della Scuola eletto dallo stesso tra il personale docente e il personale amministrativo tecnico ausiliario;
h) non piu' di tre rappresentanti dell'imprenditoria locale scelti tra coloro che contribuiscono al finanziamento della Scuola.
2. Il consiglio di amministrazione e' presieduto dal direttore generale del Ministero, designato dal Ministro.
3. Il segretario capo partecipa ai lavori del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
4. Il presidente del consiglio di amministrazione, in base agli argomenti posti all'ordine del giorno e concordati con il dirigente della Scuola, ha facolta' di invitare, a titolo consultivo, alle riunioni del consiglio di amministrazione, persone interne alla Scuola, compreso il rappresentante degli studenti in seno al consiglio educativo, o persone esterne alla stessa, le cui competenze tecniche ed esperienze consolidate nei settori di trattazione siano utili alla soluzione di specifiche questioni poste all'ordine del giorno.
5. E' previsto, ove spettante, il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno ai componenti, non appartenenti al personale della Scuola, facenti parte del consiglio di amministrazione.
6. Il consiglio di amministrazione si riunisce su iniziativa del presidente ed e' validamente costituito quando e' presente la meta' piu' uno dei componenti in carica.
7. Il consiglio di amministrazione ha compiti di programmazione e indirizzo. In particolare:
a) approva, su proposta del dirigente sentito il comitato tecnico-scientifico, le linee programmatiche della gestione, il piano annuale e pluriennale delle attivita' didattiche e amministrative, il regolamento di gestione della Scuola, il calendario scolastico, il documento contabile annuale e il conto consuntivo;
b) adotta, su proposta del comitato tecnico-scientifico, le variazioni al documento contabile annuale;
c) autorizza gli accordi con gli enti che contribuiscono al finanziamento della Scuola;
d) esprime parere al dirigente della Scuola, ai fini della successiva richiesta di autorizzazione al direttore generale del personale della scuola del Ministero in merito alle proposte delle consistenze e delle variazioni dell'organico relative al personale della Scuola;
e) determina in concreto le retribuzioni del personale della Scuola mediante l'equiparazione delle stesse alle retribuzioni erogate dalle Scuole Europee sulla base dei parametri adottati dalle Scuole medesime, nel limite massimo previsto dalla Tabella A che si allega al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante;
f) vigila sul generale andamento della gestione della Scuola;
g) esprime parere non vincolante al dirigente della Scuola in merito ai provvedimenti di cessazione dall'incarico per valutazione non positiva e/o per incompatibilita' ambientale, relativi al personale docente e amministrativo tecnico ausiliario di cui al successivo articolo 21 del presente decreto;
h) decide in merito a questioni relative al mancato accoglimento delle richieste di iscrizione, ai ricorsi concernenti la non ammissione alla classe successiva, nonche' avverso i provvedimenti disciplinari gravi.
8. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed i componenti possono essere confermati una sola volta e si riunisce, in via ordinaria, almeno quattro volte l'anno e, in via straordinaria, ogni volta che il dirigente della Scuola, che vi partecipa senza diritto di voto, oppure i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
a) un direttore generale del Ministero, anche in quiescenza, designato dal Ministro;
b) un rappresentante dell'EFSA;
c) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna;
d) un rappresentante del Comune di Parma;
e) un rappresentante della Provincia di Parma;
f) il presidente dell'associazione dei genitori eletto dagli stessi;
g) un rappresentante del personale della Scuola eletto dallo stesso tra il personale docente e il personale amministrativo tecnico ausiliario;
h) non piu' di tre rappresentanti dell'imprenditoria locale scelti tra coloro che contribuiscono al finanziamento della Scuola.
2. Il consiglio di amministrazione e' presieduto dal direttore generale del Ministero, designato dal Ministro.
3. Il segretario capo partecipa ai lavori del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
4. Il presidente del consiglio di amministrazione, in base agli argomenti posti all'ordine del giorno e concordati con il dirigente della Scuola, ha facolta' di invitare, a titolo consultivo, alle riunioni del consiglio di amministrazione, persone interne alla Scuola, compreso il rappresentante degli studenti in seno al consiglio educativo, o persone esterne alla stessa, le cui competenze tecniche ed esperienze consolidate nei settori di trattazione siano utili alla soluzione di specifiche questioni poste all'ordine del giorno.
5. E' previsto, ove spettante, il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno ai componenti, non appartenenti al personale della Scuola, facenti parte del consiglio di amministrazione.
6. Il consiglio di amministrazione si riunisce su iniziativa del presidente ed e' validamente costituito quando e' presente la meta' piu' uno dei componenti in carica.
7. Il consiglio di amministrazione ha compiti di programmazione e indirizzo. In particolare:
a) approva, su proposta del dirigente sentito il comitato tecnico-scientifico, le linee programmatiche della gestione, il piano annuale e pluriennale delle attivita' didattiche e amministrative, il regolamento di gestione della Scuola, il calendario scolastico, il documento contabile annuale e il conto consuntivo;
b) adotta, su proposta del comitato tecnico-scientifico, le variazioni al documento contabile annuale;
c) autorizza gli accordi con gli enti che contribuiscono al finanziamento della Scuola;
d) esprime parere al dirigente della Scuola, ai fini della successiva richiesta di autorizzazione al direttore generale del personale della scuola del Ministero in merito alle proposte delle consistenze e delle variazioni dell'organico relative al personale della Scuola;
e) determina in concreto le retribuzioni del personale della Scuola mediante l'equiparazione delle stesse alle retribuzioni erogate dalle Scuole Europee sulla base dei parametri adottati dalle Scuole medesime, nel limite massimo previsto dalla Tabella A che si allega al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante;
f) vigila sul generale andamento della gestione della Scuola;
g) esprime parere non vincolante al dirigente della Scuola in merito ai provvedimenti di cessazione dall'incarico per valutazione non positiva e/o per incompatibilita' ambientale, relativi al personale docente e amministrativo tecnico ausiliario di cui al successivo articolo 21 del presente decreto;
h) decide in merito a questioni relative al mancato accoglimento delle richieste di iscrizione, ai ricorsi concernenti la non ammissione alla classe successiva, nonche' avverso i provvedimenti disciplinari gravi.
8. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed i componenti possono essere confermati una sola volta e si riunisce, in via ordinaria, almeno quattro volte l'anno e, in via straordinaria, ogni volta che il dirigente della Scuola, che vi partecipa senza diritto di voto, oppure i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.