Articolo 16 del Decreto 18 giugno 2010, n. 138
Articolo 15Articolo 17
Versione
9 settembre 2010
Art. 16. Il personale docente, amministrativo,
tecnico ed ausiliario della Scuola 1. Il personale della Scuola si conforma a quanto previsto dall'ordinamento delle Scuole Europee di tipo I.
2. Le categorie professionali del personale della Scuola sono le seguenti:
a) Personale docente;
b) Segretario capo Per segretario capo si intende il profilo dell'amministratore contabile vigente nelle Scuole Europee, corrispondente al direttore dei servizi generali e amministrativi dei ruoli nazionali.;
c) Assistente amministrativo;
d) Assistente tecnico;
e) Collaboratore scolastico.
3. Alla copertura degli orari di cattedra non completi, nonche' dei posti del personale aggiuntivo di cui al successivo articolo 19 e alle supplenze per assenze superiori a 6 giorni, si provvede con contratti di prestazione d'opera nel limite massimo del 20% dei posti in organico e nel rispetto della copertura finanziaria fissata all'articolo 3 della citata legge 3 agosto 2009, n. 115 . Il servizio prestato presso la Scuola e' equiparato a quello prestato presso le scuole nazionali statali.
4. Il numero dei contratti attivabili per ciascuna categoria di personale, ai sensi del comma 8, articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 115 , e' definito dalla Tabella B che si allega al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante, con la possibilita' di incremento connesso all'aumento degli alunni e delle classi.
5. La programmazione annuale e pluriennale del fabbisogno di personale docente ed ATA e' effettuata dal consiglio di amministrazione entro i limiti massimi consentiti dalla copertura finanziaria.
6. Il direttore generale per il personale scolastico del Ministero definisce con proprio provvedimento l'organico del personale della Scuola, con una consistenza organica massima pari a 92 unita' di personale e sulla base della normativa nazionale regolante la materia e nei limiti degli stanziamenti di cui alla legge n. 115/2009 , fatte salve le deroghe di cui all'articolo 1 della medesima legge, tenuto anche conto dei parametri vigenti nelle Scuole Europee di tipo I.
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 1 e l' art. 3 della legge 3 agosto 2009, n. 115 , concernente «Riconoscimento della personalita' giuridica della Scuola per l'Europa di Parma»:
«8. Per l'assolvimento dei propri compiti la Scuola si avvale, ai sensi dell'art. 3, comma 5, dell'Accordo di Sede di cui al comma 1 del presente articolo, di personale assunto con contratto a tempo determinato. I contratti, di durata biennale, rinnovabili a seguito di valutazione positiva, sono stipulati previo espletamento di un'apposita procedura concorsuale, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di svolgimento delle prove concorsuali, definita con regolamento della Scuola. La Scuola puo' procedere all'assunzione di personale anche mediante contratti di prestazione d'opera.».
«Art. 3 (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 569.000 euro per l'anno 2009 e a 9,562 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:
a) quanto a 569.000 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per 426.000 euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 143.000 euro;
b) quanto a 9,562 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all' art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 .
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
Entrata in vigore il 9 settembre 2010
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