Articolo 36 del Decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 550
Articolo 35Articolo 37
Versione
1 gennaio 1989
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Versione
2 marzo 1989
Art. 36.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 27 APRILE 1989, N. 154
Entrata in vigore il 2 marzo 1989
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