Articolo 6 del Decreto 28 aprile 2008, n. 98
Articolo 5Articolo 7
Versione
19 giugno 2008
Art. 6. Situazione patrimoniale del Fondo strada 1. Il rendiconto di cui all'articolo 5 e' accompagnato da una situazione patrimoniale dalla quale risultino alla fine dell'esercizio:
a) nell'attivo:
1 ) i depositi presso Istituti di credito;
2) le altre attivita' mobiliari, da indicare analiticamente;
3) i crediti per contributi non incassati;
4) le altre partite creditorie, da indicare analiticamente;
b) nel passivo:
1) i debiti verso le imprese designate per i rimborsi di somme da queste anticipate per il pagamento di sinistri, spese di liquidazione e relativi interessi;
2) le altre partite debitorie, da indicare analiticamente.
2. In apposita sezione separata del passivo e' posto in evidenza il patrimonio netto costituito dall'avanzo o dal disavanzo risultante dal rendiconto di cui all'articolo 5 e dall'ammontare complessivo dei risultati degli esercizi precedenti.
3. Tra i conti d'ordine viene indicato l'ammontare presumibile dei sinistri avvenuti e non ancora pagati alla fine dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto.
4. Ai fini della determinazione del contributo di cui all'articolo 285 del Codice, il rendiconto e' altresi' corredato da un prospetto dal quale risulta, in base alle comunicazioni effettuate, a seconda dei casi, dalle imprese designate o dal commissario liquidatore autorizzato ai sensi dell'articolo 293 del Codice, l'ammontare presumibile dei danni per sinistri avvenuti e non ancora pagati dai predetti soggetti alla fine dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto.
5. Gli importi suddetti sono distinti a seconda che si riferiscano:
a) ai sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in esercizi anteriori;
b) ai sinistri di cui alle lettere a), b), c), d), d-bis) e d-ter) dell'articolo 283, comma 1, del Codice.
Entrata in vigore il 19 giugno 2008
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