Art. 3. Attribuzioni del Comitato e validita' delle deliberazioni 1. Spetta al comitato di cui all'articolo 2 fornire parere al consiglio di amministrazione della CONSAP:
a) sulle questioni relative all'applicazione delle disposizioni di legge concernenti il Fondo strada;
b) sulla designazione delle imprese ai sensi dell'articolo 286, comma 1, del Codice;
c) sulle convenzioni da stipularsi da parte della CONSAP quale gestore del Fondo strada;
d) su ogni altra questione che il consiglio di amministrazione della CONSAP ritiene di sottoporgli.
2. Il comitato predispone il rendiconto di gestione del Fondo strada.
3. Le riunioni del comitato sono valide quando intervengono almeno cinque dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente. Ai membri del comitato e della segreteria spetta a carico del Fondo strada un gettone di presenza nella misura determinata dal consiglio di amministrazione della CONSAP.
a) sulle questioni relative all'applicazione delle disposizioni di legge concernenti il Fondo strada;
b) sulla designazione delle imprese ai sensi dell'articolo 286, comma 1, del Codice;
c) sulle convenzioni da stipularsi da parte della CONSAP quale gestore del Fondo strada;
d) su ogni altra questione che il consiglio di amministrazione della CONSAP ritiene di sottoporgli.
2. Il comitato predispone il rendiconto di gestione del Fondo strada.
3. Le riunioni del comitato sono valide quando intervengono almeno cinque dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente. Ai membri del comitato e della segreteria spetta a carico del Fondo strada un gettone di presenza nella misura determinata dal consiglio di amministrazione della CONSAP.