Art. 2. Composizione del comitato 1. Il comitato previsto dall'articolo 285, comma 1, del Codice e' presieduto dal presidente, o in sua vece, dall'amministratore delegato della CONSAP, che ne sono membri di diritto.
2. Fanno altresi' parte del comitato di cui al comma 1:
a) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;
b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) un rappresentante dell' ((IVASS)) ;
d) il dirigente della CONSAP, coordinatore delle attivita' del Fondo strada;
e) due rappresentanti delle imprese di assicurazione e riassicurazione con qualificata esperienza nel settore delle assicurazioni private designati dall'Associazione di categoria piu' rappresentativa sul piano nazionale; f) un rappresentante dei consumatori designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.
3. I componenti il comitato sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico per la durata di un triennio. L'ufficio di segreteria del comitato e' composto da due membri, di cui un funzionario del Ministero dello sviluppo economico ed un dipendente della CONSAP.
2. Fanno altresi' parte del comitato di cui al comma 1:
a) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;
b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) un rappresentante dell' ((IVASS)) ;
d) il dirigente della CONSAP, coordinatore delle attivita' del Fondo strada;
e) due rappresentanti delle imprese di assicurazione e riassicurazione con qualificata esperienza nel settore delle assicurazioni private designati dall'Associazione di categoria piu' rappresentativa sul piano nazionale; f) un rappresentante dei consumatori designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.
3. I componenti il comitato sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico per la durata di un triennio. L'ufficio di segreteria del comitato e' composto da due membri, di cui un funzionario del Ministero dello sviluppo economico ed un dipendente della CONSAP.